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Trascrizione del marchio
Estratto dal Regio decreto 21 giugno 1942, n. 929 (in Gazz. Uff., 29 agosto, n. 203). - Testo delle disposizioni legislative in materia di marchi registrati
Articolo 49
Debbono essere resi pubblici per mezzo della trascrizione presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi, fatte salve in ogni caso le disposizioni del precedente art. 15:
1) gli atti fra vivi, a titolo oneroso o gratuito, che costituiscono, modificano o trasferiscono diritti personali o reali di godimento o diritti di garanzia concernenti marchi nazionali;
2) gli atti di divisione, di società, di transazione, di rinuncia, relativi ai diritti considerati nel numero precedente;
3) le sentenze che dichiarano la esistenza degli atti indicati nei precedenti numeri, quando tali atti non siano stati precedentemente trascritti (1);
Le sentenze che pronunciano la nullità, l'annullamento, la risoluzione, la rescissione, la revocazione di un atto trascritto devono essere annotate in margine alla trascrizione dell'atto al quale si riferiscono.
Possono inoltre essere trascritte le domande giudiziali dirette ad ottenere le sentenze di cui al presente articolo; in tal caso, gli effetti della trascrizione della sentenza risalgono alla data della trascrizione della domanda giudiziale;
4) i testamenti e gli atti che provano l'avvenuta successione legittima e le sentenze relative.
(1) Comma così modificato dall'art. 46, d.lg. 4 dicembre 1992, n. 480.
Articolo 50
La trascrizione è soggetta al pagamento della tassa prescritta.
Per ottenere la trascrizione, il richiedente deve presentare apposita nota di trascrizione, sotto forma di domanda, allegando copia autentica dell'atto pubblico, ovvero l'originale o la copia autentica della scrittura privata autenticata. Quando l'autenticazione non sia possibile, è in facoltà dell'Ufficio italiano brevetti e marchi di ammettere alla trascrizione una scrittura privata non autenticata (1).
L'Ufficio, esaminata la regolarità formale degli atti, procede, senza ritardo, alla trascrizione con la data di presentazione della domanda.
Contro il rifiuto dell'Ufficio, il richiedente può ricorrere, entro trenta giorni, alla Commissione dei ricorsi.
L'ordine delle trascrizioni è determinato dall'ordine di presentazione delle domande.
Le omissioni o le inesattezze, che non inducano incertezza assoluta sull'atto che si intende trascrivere, o sul marchio a cui l'atto si riferisce, non nuocciono alla validità della trascrizione (1).
(1) Comma così modificato dall'art. 47, d.lg. 4 dicembre 1992, n. 480.
Articolo 51
Gli atti e le sentenze di cui al precedente art. 49, tranne i testamenti e gli altri atti e sentenze indicati al n. 4, finché non siano trascritti, non hanno effetto di fronte ai terzi che a qualunque titolo hanno acquistato e legalmente conservato diritti sul marchio (1).
Nel concorso di più acquirenti dello stesso diritto del medesimo titolare, è preferito chi ha prima trascritto il suo titolo di acquisto.
I testamenti e gli atti che provano l'avvenuta legittima successione, e le sentenze relative, sono trascritti solo per stabilire la continuità dei trasferimenti.
(1) Comma così modificato dall'art. 48, d.lg. 4 dicembre 1992, n. 480.